(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 21 giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture 1. All'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, fermo quanto disposto dall'Art. 47 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003), si provvede mediante procedura di evidenza pubblica. In via prioritaria si procede all'alienazione mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento. Si puo' procedere all'alienazione di beni immobili ricorrendo alla trattativa privata nei seguenti casi: a) quando gli incanti precedentemente esperiti siano andati deserti; b) quando l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore dei beni, ne restringono l'interesse sul mercato e la commerciabilita'. In tal caso la trattativa e' condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento attraverso idonea pubblicizzazione; qualora vengano presentate piu' offerte, si procedera' alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa; c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione; tale diritto e' riconosciuto ai conduttori ed ai concessionari, anche nel caso in cui, scaduto il relativo contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola con i crediti richiesti dall'amministrazione; d) quando i beni vengano alienati in favore di enti pubblici ovvero in favore di societa' o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse; e) in caso di permuta dei beni con altri di proprieta' pubblica o privata d'interesse dell'amministrazione. La permuta e' disposta dalla giunta regionale con deliberazione motivata e sulla base di stime acquisite in conformita' del disposto dell'Art. 47, comma 5, della legge regionale n. 7/2003 recante: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003). Al fine di accelerare le procedure previste per la soppressione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di pescara, secondo i1 disposto dell'Art. 26 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, recante: Ordinamento della organizzazione turistica regionale, il commissario liquidatore e' autorizzato, oltre a quanto gia' previsto ai commi 4 e 5 del predetto Art. 26, a porre in essere contratti di lease-back con oggetto il Complesso turistico sportivo «Le Naiadi» allo scopo di non privare l'ente del possesso dell'immobile in vista dei Giochi del Mediterraneo e di ospitarvi il Centro direzionale degli stessi. Il ricavato dovra' essere riversato alla Regione Abruzzo. La giunta regionale, per il tramite della competente direzione e previo parere delle commissioni consiliari competenti, puo' autorizzare l'utilizzo di quota parte del ricavato per la definizione delle residue posizioni debitorie a carico dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara, per le quali il commissario liquidatore presenta apposita relazione contabile sulla complessiva situazione della gestione liquidatoria. 2. Alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'Art. 25 e' sostituito dal seguente: «2. Mediante provvedimenti amministrativi della giunta regionale sono istituite nuove unita' previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni»; b) dopo il comma 3 dell'Art. 25 e' inserito il seguente comma: «3-bis. La giunta regionale e' autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti delle unita' previsionali di base dell'entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici»; c) dopo il comma 4 dell'Art. 25 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la giunta regionale e' autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unita' previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilita' regionale alla codifica approvata con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse al consiglio regionale entro venti giorni dall'adozione; «4-ter. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passivita' regionali». 3. Alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente: «1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2002 ad introdurre variazioni al bilancio per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da convenzioni»; b) dopo l'Art. 23 sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 23-bis - 1. La giunta regionale e' autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unita' previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilita' regionale alla codifica approvata con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio». «Art. 23-ter - 1. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passivita' regionali». 4. Al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, la giunta regionale puo' provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso operazioni derivate anche diverse da quelle indicate nell'Art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 389/2003, comprese le operazioni: che annullano, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni derivate, anche al fine di poter perfezionare nuove operazioni in derivati sul medesimo sottostante; che modificano in modo sintetico le operazioni derivate preesistenti; indicizzate a parametri diversi da quelli indicati nell'Art. 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 389/2003. La giunta regionale e' autorizzata, altresi', a rinegoziare, secondo le forme tecniche in uso sui mercati, i termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari emessi. La «vita media» dei prestiti obbligazionari rinegoziati non potra' superare i trenta anni a partire dalla data di decorrenza della rinegoziazione stessa. Ai fini del presente articolo, per «vita media si intende il tempo medio, espresso in anni, richiesto per rimborsare il debito residuo delle obbligazioni, calcolato nel periodo intercorrente tra la decorrenza della rinegoziazione e l'ultima scadenza, ponderato con gli importi in linea capitale rimborsati ad ogni singola data di pagamento. La giunta regionale, in merito alle operazioni da concludere ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, informa preventivamente la 1ª commissione consiliare e successivamente da comunicazione dell'esito. L'autorizzazione di cui al presente comma si intende concessa fino al 31 dicembre 2006. 5. L'Art. 23 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 recante: Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici, e' sostituito nei seguenti termini: «Art. 23. - 1. La gestione finanziaria dell'ARIT e' tenuta secondo i principi di contabilita' finanziaria. Al rendiconto generale devono essere allegati lo Stato patrimoniale e il conto economico redatti anche mediante l'utilizzo di idonei prospetti di conciliazione. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARIT provvedera' a dotarsi del Regolamento di cui all'Art. 19 della presente legge nell'ambito del quale apposita Sezione sara' dedicata alle modalita' di tenuta della gestione finanziaria. 3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicita' della gestione l'ARIT adotta idonei strumenti di contabilita' analitica per le cui modalita' di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo. 5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l'agenzia provvedera', mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2006». 6. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex Art. 107 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti e' efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. 7. Le spese per attivita' progettuali sostenute per eventuali collaborazioni, riferite a spese per investimento a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, sono escluse dal computo delle spese del personale della Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dei limiti disposti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), in quanto finanziate con risorse specificatamente destinate allo scopo nell'ambito del piano finanziario dei progetti medesimi. Il complesso della spesa di personale di cui all'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 e' calcolato, altresi', al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Abruzzo di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante dal trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato. 8. La spesa determinata ai sensi del precedente comma 7 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 e' computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'Art. 1, comma 139, della medesima legge; la giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell'Art. 25 della legge regionale n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di cui all'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005. 9. Per l'anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformita' e nel rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1%. 10. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di assunzioni di personale per il triennio 2006-2008 le medesime norme sono estese agli enti strumentali della Regione. 11. Le disposizioni di cui al precedente comma 10 non si applicano alle ASL per assicurare i livelli essenziali di assistenza. E' abrogato il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 14 aprile 1992, n. 28 nella parte in cui sottopone al controllo preventivo di legittimita' e di merito le deliberazioni delle ASL concernenti la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale. Le ASL inviano alla Regione Abruzzo - Direzione sanita', entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni concernenti le rispettive dotazioni organiche nonche' le relative variazioni ai soli fini conoscitivi e ricognitivi. In armonia a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di procedure concorsuali e mobilita' del personale, le aziende sanitarie regionali per la copertura dei posti in pianta organica risultanti vacanti, prioritariamente esperiscono procedure di mobilita' compartimentali e intercompartimentali. I direttori delle aziende sanitarie regionali sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 della prestazione degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le ASL alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Le norme di cui al precedente comma 10, limitatamente al periodo precedentemente indicato, non si applicano all'Agenzia regionale sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte della giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, e' autorizzata alla definizione delle rispettive dotazioni funzionali, nel rispetto delle leggi istitutive. Sono a carico delle ASL gli oneri relativi al proprio personale comandato presso l'agenzia regionale sanitaria. 13. Le disposizioni di cui al precedente comma 10, non si applicano altresi' all'agenzia regionale per la tutela ambientale, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante: provvedimenti urgenti per garantire la funzionalita' dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA), e all'agenzia regionale per l'informatica e la telematica la cui relativa quota di risparmio e' posta a carico degli altri enti strumentali della Regione. 14. All'Art. 1, comma 8 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 recante: Istituzione dell'Avvocatura regionale, le parole «L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale e' conferito dalla giunta regionale con modalita' selettiva da determinarsi con specifico regolamento di giunta» sono soppresse. La disciplina di conferimento dell'incarico di direzione della struttura speciale di supporto avvocatura regionale e' pertanto ricondotta alle disposizioni di carattere generale in vigore per gli incarichi di direzione e di responsabile delle strutture speciali di supporto. Nelle more del conferimento dell'incarico di cui al presente comma l, la giunta regionale e' autorizzata a nominare, su proposta del Presidente, un direttore provvisorio in possesso dei requisiti di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 9/2000. Le disposizioni regolamentari incompatibili o in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono abrogate. 15. L'Art. 2 della legge regionale 17/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Ufficio di diretta collaborazione del presidente). - 1. Il Presidente della giunta regionale si avvale, in conformita' all'Art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un ufficio di diretta collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonche' per le attivita' di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne. 2. La giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l'articolazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unita' organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici. 3. Le unita' organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura speciale di supporto «Gabinetto della presidenza» ed alla «Segreteria del presidente» concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre pubbliche amministrazioni; soggetti esterni all'amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati. 5. I responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della pubblica amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell'incarico; tale periodo e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita' di servizio. 6. Il responsabile dell'ufficio di diretta collaborazione e' nominato dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non puo' essere superiore al piu' alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della giunta regionale. E' altresi' prevista un'indennita' annua pari alla retribuzione di risultato piu' elevata prevista per i direttori. 7. I responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l'ufficio di diretta collaborazione sono nominati dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun responsabile il compenso, che non puo' essere superiore al piu' alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della giunta regionale. E' altresi' prevista un'indennita' annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio. 8. All'articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria e' assegnata, oltre che il responsabile, la dotazione organica di numero otto unita' di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della giunta regionale, nei limiti di quattro unita', puo' disporre con richiesta nominativa l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalita' e le condizioni di cui all'Art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all'Art. 8 della presente legge. 9. Nelle articolazioni organizzative complesse dell'ufficio di diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale struttura speciale di supporto gabinetto della presidenza». 16. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 17/2001 e' abrogato. 17. Il comma 5 dell'Art. 3 della legge regionale n. 17/2001 e' sostituito nei seguenti termini: «5. I Responsabili delle segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti: tra il personale regionale; tra il personale della pubblica amministrazione; tra soggetti esterni; tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. I predetti responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo e' utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianita' di servizio». 18. All'Art. 4 della legge regionale n. 17/2001 e' aggiunto il seguente comma: «8. Per l'attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall'Art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 19. All'esito dell'entrata in vigore dell'atto di organizzazione di cui al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 17/2001 e del decreto del Presidente della giunta regionale di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sono abrogati l'Art. 13, comma 1, lettera a), l'Art. 14, comma 2, lettera a) e l'Art. 15 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77. 20. Il comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale n. 17/2001 recante: disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della giunta regionale, e' sostituito nei seguenti termini: «4. Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la giunta regionale e il consiglio regionale e' corrisposta una indennita' omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilita', rischio e turnazione. Sono altresi' assicurate le spettanze relative alle missioni e all'indennita' di disagio chilometrica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' un compenso che nell'entita' e' riconducibile all'istituto incentivante della produttivita' relativa al personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilita' a fruire del pasto durante le trasferte verra' comunque corrisposto un rimborso forfettario, cosi' come disposto dalla vigente normativa in materia. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennita' di cui al presente comma». 21. Il comma 3, dell'Art. 5, della legge regionale n. 18/2001 e' modificato come segue: «I consiglieri segretari e i presidenti delle commissioni permanenti, di vigilanza e della giunta per il regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla categoria D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C». 22. Al comma 3, dell'Art. 6 della legge regionale n. 18/2001 sono abrogate le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» e dopo le parole «Presidente del gruppo» sono aggiunte le parole «nonche' al personale di cui all'Art. 5 comma 3». 23. Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le societa' a prevalente capitale pubblico assumono il predetto personale, previo superamento di prova d'idoneita', con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge. Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla legge n. 410/1999 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti locali, possono assumere il predetto personale, previo superamento di prova di idoneita', con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge. Al fine di garantire il coordinamento e l'omogenea applicazione delle modalita' di assunzione, gli enti interessati sono tenuti a comunicare, entro il termine di giorni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali della giunta regionale, la disponibilita' dei posti che intendono conferire ai lavoratori dipendenti degli ex consorzi agrari. Agli Enti di cui al presente comma che procedano effettivamente alle predette assunzioni e che rientrano nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, si applicano le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di cui al presente articolo con riferimento alla maggiore spesa derivante dai contratti stipulati. 24. Il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale n. 96/1996 e' sostituito dal seguente: «La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, puo' riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamita', sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni. Allo stesso fine la riserva puo' essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprieta' dello Stato, dei comuni, delle province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessita' di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3». 25. Dopo il comma 3, dell'Art. 27, della legge regionale n. 96/1996 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o piu' anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all'Ente gestore diritti nella misura di euro 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all'Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in euro 20,00 per ogni anno». 26. Il comma 1 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e' modificato come segue: le parole: «alla data del 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «alla data del 30 aprile 2006». 27. Il comma 3 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e' modificato come segue le parole: «al l° luglio 1995» sono sostituite dalle parole: «alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al l° gennaio 2000». 28. La lettera a) del comma 4 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e' sostituita dalla seguente: «al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 aprile 2006». 29. Il comma 5 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e' sostituito dal seguente: «Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'ente gestore, su segnalazione del comune, applichera' il canone sociale in base all'Art. 25 della legge regionale n. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al l° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'ente gestore provvedera' al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva». 30. Il comma 9 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000». 31. Al fine di consentire ai piccoli comuni di poter utilizzare proficuamente le risorse assegnate con la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005), al quarto comma dell'Art. 242 della medesima le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre». 32. I soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'Art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 146 recante: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e successive integrazioni e modificazioni, possono effettuare la definizione automatica della propria posizione tributaria secondo le seguenti disposizioni: a) la definizione automatica deve riguardare tutti gli anni dal 2000 al 2005; b) i soggetti passivi che hanno omesso di versare il tributo e non hanno presentato la prescritta dichiarazione di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 146/1998, devono presentare a sanatoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione con le modalita' previste dal suddetto Art. 7, per le annualita' oggetto di definizione automatica e liquidare l'imposta dovuta, con le modalita' di cui alla successiva lettera d); c) i soggetti passivi che hanno versato il tributo in misura insufficiente, devono presentare una dichiarazione integrativa con le stesse modalita' previste dal citato Art. 7 e liquidare l'imposta dovuta a saldo; d) la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta del tributo omesso o insufficiente. Il versamento, maggiorato degli interessi legali, da calcolare per ogni annualita' a decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione, puo' essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente il 30 settembre 2006, 30 settembre 2007, 30 settembre 2008 e 30 settembre 2009; e) il perfezionamento della procedura di definizione automatica comporta l'estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 10 della legge regionale n. 146/1998; f) la definizione automatica puo' essere altresi' utilizzata dai soggetti passivi nei confronti dei quali sia stato emesso avviso di accertamento del tributo, a prescindere se lo stesso sia scaduto o pendente presso la competente commissione tributaria. Le somme dovute per la definizione automatica del tributo evaso e gli interessi legali di cui al presente comma, lettera d), vanno versati direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione della causale. 33. I consorzi di bonifica sono autorizzati all'uso della risorsa finanziaria di cui alla legge regionale n. 70/1998, derivata dall'economia accertata dalla giunta regionale con la deliberazione n. 819 del 30 settembre 2003 per il ripiano del disavanzo finanziario in deroga ai termini individuati dal piano del 1° gennaio 2000. 34. La percentuale di riduzione del 40% riportata nelle lettere a), b), c) del comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n. 68/1999 e' elevata al 60%. La percentuale del 50% riportata nella lettera d) del comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n. 68/1999 e' elevata al 90%.