(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Abruzzo n. 35 del 21 giugno 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni   di   razionalizzazione   della   finanza  regionale  e
                    funzionamento delle strutture
    1.  All'alienazione  dei beni immobili appartenenti al patrimonio
disponibile  della  Regione, fermo quanto disposto dall'Art. 47 della
legge   regionale   17 aprile   2003,   n.  7  recante:  Disposizioni
finanziarie  per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale
2003-2005  della  Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003),
si   provvede   mediante  procedura  di  evidenza  pubblica.  In  via
prioritaria  si procede all'alienazione mediante asta pubblica con il
sistema   delle   offerte  segrete  in  aumento.  Si  puo'  procedere
all'alienazione  di  beni immobili ricorrendo alla trattativa privata
nei seguenti casi:
      a)  quando  gli  incanti  precedentemente esperiti siano andati
deserti;
      b)  quando  l'ubicazione,  la consistenza ed il limitato valore
dei   beni,   ne   restringono   l'interesse   sul   mercato   e   la
commerciabilita'.  In  tal caso la trattativa e' condotta in modo che
tutti  i  potenziali  interessati siano messi al corrente dell'evento
attraverso  idonea  pubblicizzazione; qualora vengano presentate piu'
offerte,  si  procedera'  alla  scelta  del  contraente mediante gara
ufficiosa;
      c) quando  i  beni  vengano alienati a soggetti che possono far
valere  un  diritto  di  prelazione;  tale diritto e' riconosciuto ai
conduttori  ed  ai  concessionari,  anche nel caso in cui, scaduto il
relativo  contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola
con i crediti richiesti dall'amministrazione;
      d) quando  i  beni  vengano alienati in favore di enti pubblici
ovvero  in  favore di societa' o consorzi a prevalente partecipazione
pubblica  con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti,
attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse;
      e) in caso di permuta dei beni con altri di proprieta' pubblica
o  privata  d'interesse  dell'amministrazione. La permuta e' disposta
dalla  giunta  regionale  con  deliberazione motivata e sulla base di
stime  acquisite  in  conformita' del disposto dell'Art. 47, comma 5,
della legge regionale n. 7/2003 recante: disposizioni finanziarie per
la  redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
    Al  fine  di accelerare le procedure previste per la soppressione
dell'Azienda  autonoma  di soggiorno e turismo di pescara, secondo i1
disposto  dell'Art.  26  della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54,
recante:  Ordinamento  della  organizzazione  turistica regionale, il
commissario  liquidatore e' autorizzato, oltre a quanto gia' previsto
ai  commi 4  e 5 del predetto Art. 26, a porre in essere contratti di
lease-back  con  oggetto  il Complesso turistico sportivo «Le Naiadi»
allo  scopo di non privare l'ente del possesso dell'immobile in vista
dei  Giochi  del  Mediterraneo  e  di ospitarvi il Centro direzionale
degli  stessi.  Il  ricavato  dovra'  essere  riversato  alla Regione
Abruzzo.  La  giunta  regionale,  per  il  tramite  della  competente
direzione  e  previo  parere delle commissioni consiliari competenti,
puo'  autorizzare  l'utilizzo  di  quota  parte  del  ricavato per la
definizione  delle  residue posizioni debitorie a carico dell'Azienda
autonoma  di  soggiorno  e  turismo  di  Pescara,  per  le  quali  il
commissario  liquidatore  presenta apposita relazione contabile sulla
complessiva situazione della gestione liquidatoria.
    2.  Alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante: ordinamento
contabile   della   Regione   Abruzzo,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) il comma 2 dell'Art. 25 e' sostituito dal seguente:
      «2.   Mediante   provvedimenti   amministrativi   della  giunta
regionale  sono  istituite  nuove  unita'  previsionali  di  base per
l'iscrizione  di  entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste
siano   tassativamente   regolate   dalla   legge   o  da  specifiche
convenzioni»;
      b) dopo il comma 3 dell'Art. 25 e' inserito il seguente comma:
      «3-bis.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata ad adottare con
provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per
l'adeguamento  degli  stanziamenti  delle unita' previsionali di base
dell'entrata  e  della  spesa  finalizzate  alla  restituzione e/o al
riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici»;
      c) dopo il comma 4 dell'Art. 25 sono inseriti i seguenti commi:
      «4-bis.  Al  fine  di conseguire il rispetto delle disposizioni
riguardanti  il  sistema  informativo  delle  operazioni  degli  enti
pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n.
289, la giunta regionale e' autorizzata ad adottare con provvedimento
amministrativo   l'istituzione   e   le   variazioni   delle   unita'
previsionali  di  base  dell'entrata  e  della  spesa per adeguare il
sistema di contabilita' regionale alla codifica approvata con decreto
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze del 18 febbraio 2005, nei
limiti  del  rispetto  del  principio  di  equilibrio  economico  del
bilancio.  Le  deliberazioni  dovranno  essere trasmesse al consiglio
regionale entro venti giorni dall'adozione;
      «4-ter.  La  giunta  regionale  e' autorizzata ad apportare con
provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per
la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento
delle passivita' regionali».
    3. Alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 recante: Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale
2006-2008, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 25,
comma  2, della legge regionale n. 3/2002 ad introdurre variazioni al
bilancio  per  l'iscrizione  di  entrate  derivanti  da  assegnazioni
vincolate  a  scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative
spese  quando  queste  siano tassativamente regolate dalla legge o da
convenzioni»;
      b) dopo l'Art. 23 sono inseriti i seguenti articoli:
      «Art.  23-bis  -  1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata ad
adottare   con   provvedimento   amministrativo  l'istituzione  e  le
variazioni  delle  unita'  previsionali  di base dell'entrata e della
spesa per adeguare il sistema di contabilita' regionale alla codifica
approvata  con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze del
18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio
economico del bilancio».
      «Art.  23-ter  -  1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata ad
apportare  con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio
necessarie  per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e
rifinanziamento delle passivita' regionali».
    4.  Al  fine  di garantire una gestione attiva del portafoglio di
debito,  mirando  ad  un  rapporto  ottimale rischio/costo, la giunta
regionale puo' provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a
ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze e/o tassi
attraverso  operazioni  derivate  anche  diverse  da  quelle indicate
nell'Art.  3,  comma 2 del decreto ministeriale n. 389/2003, comprese
le  operazioni:  che  annullano,  in  tutto  o  in parte, gli effetti
finanziari  di  preesistenti  operazioni  derivate,  anche al fine di
poter   perfezionare   nuove  operazioni  in  derivati  sul  medesimo
sottostante;  che modificano in modo sintetico le operazioni derivate
preesistenti;  indicizzate  a  parametri  diversi  da quelli indicati
nell'Art.  3, comma 3 del decreto ministeriale n. 389/2003. La giunta
regionale  e'  autorizzata, altresi', a rinegoziare, secondo le forme
tecniche  in  uso sui mercati, i termini e le condizioni dei prestiti
obbligazionari  emessi.  La  «vita media» dei prestiti obbligazionari
rinegoziati non potra' superare i trenta anni a partire dalla data di
decorrenza   della   rinegoziazione  stessa.  Ai  fini  del  presente
articolo,  per  «vita  media  si  intende il tempo medio, espresso in
anni,  richiesto per rimborsare il debito residuo delle obbligazioni,
calcolato   nel   periodo   intercorrente  tra  la  decorrenza  della
rinegoziazione  e  l'ultima  scadenza,  ponderato  con gli importi in
linea  capitale  rimborsati  ad  ogni  singola  data di pagamento. La
giunta  regionale,  in  merito alle operazioni da concludere ai sensi
delle  disposizioni di cui al presente comma, informa preventivamente
la  1ª  commissione  consiliare  e  successivamente  da comunicazione
dell'esito.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente comma si intende
concessa fino al 31 dicembre 2006.
    5.  L'Art. 23 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 recante:
Organizzazione  del  comparto  sistemi  informativi  e telematici, e'
sostituito nei seguenti termini:
    «Art.  23.  -  1.  La  gestione  finanziaria  dell'ARIT e' tenuta
secondo   i  principi  di  contabilita'  finanziaria.  Al  rendiconto
generale  devono  essere  allegati  lo  Stato patrimoniale e il conto
economico  redatti  anche  mediante l'utilizzo di idonei prospetti di
conciliazione.
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'ARIT provvedera' a dotarsi del Regolamento di cui all'Art. 19
della  presente  legge  nell'ambito  del quale apposita Sezione sara'
dedicata alle modalita' di tenuta della gestione finanziaria.
    3.  Al  fine  di  consentire la valutazione e il monitoraggio dei
criteri  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita'  della gestione
l'ARIT  adotta  idonei strumenti di contabilita' analitica per le cui
modalita' di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.
    4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per
quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella legge regionale
n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
    5.  In  fase  di  prima applicazione delle presenti disposizioni,
l'agenzia provvedera', mediante opportune scritture di conciliazione,
ad  adeguare  il  proprio  sistema  contabile, in maniera da renderlo
conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2006».
    6.  La  cessione  dei crediti vantati da un'impresa nei confronti
della  Regione,  di cui siano cessionari una banca o un intermediario
finanziario  ex  Art.  107  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia»   puo'   risultare   anche   da   scrittura  privata  non
autenticata.  La  cessione  di tali crediti e' efficace ed opponibile
alla   Regione   qualora  le  sia  stata  comunicata  dalla  banca  o
dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero  avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste
dal  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante:  «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa» che attestino l'avvenuta
ricezione di tale comunicazione.
    7.  Le  spese  per  attivita' progettuali sostenute per eventuali
collaborazioni, riferite a spese per investimento a prescindere dalla
tipologia  contrattuale  utilizzata,  sono  escluse dal computo delle
spese   del   personale   della   Regione   Abruzzo,  ai  fini  della
determinazione  dei  limiti disposti dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266  recante:  Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale   dello   Stato   (legge  finanziaria  2006),  in  quanto
finanziate   con   risorse   specificatamente  destinate  allo  scopo
nell'ambito del piano finanziario dei progetti medesimi. Il complesso
della spesa di personale di cui all'Art. 1, comma 198, della legge n.
266/2005  e'  calcolato, altresi', al netto della spesa derivante dal
trasferimento  alla  Regione  Abruzzo di personale per l'esercizio di
funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante dal
trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico
dello Stato.
    8.  La  spesa  determinata  ai  sensi  del precedente comma 7 che
risulti  eventualmente  eccedente  il  limite  fissato  dall'Art.  1,
comma 198,  della legge n. 266/2005 e' computata ai fini del rispetto
dei  limiti  posti  al  complesso  della  spesa corrente dall'Art. 1,
comma 139,  della  medesima  legge; la giunta regionale, tenuto conto
dell'andamento  della  spesa  nel corso dell'esercizio, adotta, anche
tramite  variazioni  al  bilancio  ai  sensi dell'Art. 25 della legge
regionale  n.  3/2002  recante:  Ordinamento  contabile della Regione
Abruzzo,  le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del
limite di cui all'Art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005.
    9.  Per  l'anno  2006  le procedure di reclutamento del personale
regionale,  per  i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono
attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in
conformita'  e  nel  rispetto  degli obiettivi di finanzia pubblica e
assicurando  comunque che i relativi oneri per le spese di personale,
al  lordo  degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare
dell'anno 2004 diminuito del 1%.
    10. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia
di  assunzioni  di  personale  per  il triennio 2006-2008 le medesime
norme sono estese agli enti strumentali della Regione.
    11.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma 10  non  si
applicano alle ASL per assicurare i livelli essenziali di assistenza.
E'  abrogato  il  comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 14 aprile
1992,  n.  28 nella parte in cui sottopone al controllo preventivo di
legittimita'  e  di  merito le deliberazioni delle ASL concernenti la
determinazione  della  consistenza  qualitativa  e  quantitativa  del
personale.  Le  ASL inviano alla Regione Abruzzo - Direzione sanita',
entro  trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni concernenti
le  rispettive  dotazioni organiche nonche' le relative variazioni ai
soli  fini  conoscitivi  e ricognitivi. In armonia a quanto stabilito
dalla  vigente  normativa  in  materia  di  procedure  concorsuali  e
mobilita'  del  personale,  le  aziende  sanitarie  regionali  per la
copertura   dei   posti   in   pianta  organica  risultanti  vacanti,
prioritariamente esperiscono procedure di mobilita' compartimentali e
intercompartimentali.  I  direttori delle aziende sanitarie regionali
sono   autorizzati  ad  avvalersi  fino  al  31 dicembre  2006  della
prestazione  degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso
le ASL alla data di entrata in vigore della presente legge.
    12.  Le  norme  di  cui  al precedente comma 10, limitatamente al
periodo   precedentemente  indicato,  non  si  applicano  all'Agenzia
regionale  sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte
della   giunta   regionale   e   sentita  la  competente  commissione
consiliare,   e'   autorizzata   alla  definizione  delle  rispettive
dotazioni  funzionali,  nel  rispetto  delle leggi istitutive. Sono a
carico  delle  ASL  gli oneri relativi al proprio personale comandato
presso l'agenzia regionale sanitaria.
    13.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  10, non si
applicano  altresi'  all'agenzia  regionale per la tutela ambientale,
per  la  quale  si  rinvia  a  quanto  previsto dalla legge regionale
16 dicembre  2005, n. 41 recante: provvedimenti urgenti per garantire
la  funzionalita'  dell'agenzia  regionale  per  la tutela ambientale
(ARTA),  e all'agenzia regionale per l'informatica e la telematica la
cui  relativa  quota  di risparmio e' posta a carico degli altri enti
strumentali della Regione.
    14.  All'Art.  1, comma 8 della legge regionale 14 febbraio 2000,
n.  9  recante:  Istituzione  dell'Avvocatura  regionale,  le  parole
«L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale e' conferito dalla
giunta   regionale   con  modalita'  selettiva  da  determinarsi  con
specifico  regolamento  di  giunta»  sono soppresse. La disciplina di
conferimento  dell'incarico  di direzione della struttura speciale di
supporto   avvocatura   regionale   e'   pertanto   ricondotta   alle
disposizioni  di  carattere  generale  in vigore per gli incarichi di
direzione  e  di  responsabile  delle strutture speciali di supporto.
Nelle more del conferimento dell'incarico di cui al presente comma l,
la  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  nominare,  su proposta del
Presidente, un direttore provvisorio in possesso dei requisiti di cui
all'Art.   8   della  legge  regionale  n.  9/2000.  Le  disposizioni
regolamentari  incompatibili  o  in contrasto con quanto previsto dal
presente comma sono abrogate.
    15.  L'Art.  2  della  legge  regionale 17/2001 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 2. (Ufficio di diretta collaborazione del presidente). - 1.
Il  Presidente  della  giunta  regionale  si  avvale,  in conformita'
all'Art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di  un  ufficio  di  diretta  collaborazione  con funzioni di diretto
supporto,  nonche' per le attivita' di segreteria, anche particolare,
e per le relazioni interne ed esterne.
    2.  La  giunta  regionale  con  apposito  atto  di organizzazione
disciplina   le  competenze,  la  costituzione,  il  funzionamento  e
l'articolazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo,
configurandolo  come  unita'  organizzativa complessa ed articolata e
prevedendo  al  suo interno sia articolazioni organizzative complesse
che articolazioni organizzative semplici.
    3.  Le  unita' organizzative e le dotazioni organiche attualmente
assegnate  alla  Struttura  speciale  di  supporto  «Gabinetto  della
presidenza»  ed  alla  «Segreteria del presidente» concorrono, in via
transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e
la  dotazione  organica  dell'ufficio  di cui al comma 1 del presente
articolo.
    4.  Il  Responsabile  dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente
articolo ed   i   responsabili   delle   articolazioni  organizzative
complesse  che  lo  compongono  devono  essere  muniti  di esperienze
professionali  adeguate  alla  funzione  da svolgere e possono essere
scelti  tra:  personale  a  tempo indeterminato in servizio presso la
Regione;  personale  a  tempo  indeterminato in servizio presso altre
pubbliche   amministrazioni;   soggetti  esterni  all'amministrazione
regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati.
    5.  I  responsabili  di  cui al comma 4 del presente articolo, se
dipendenti della pubblica amministrazione, sono collocati al di fuori
del  ruolo  organico  del  personale  dipendente,  senza diritto agli
assegni,  per il periodo dell'incarico; tale periodo e' utile ai fini
del  trattamento  di  quiescenza,  di  previdenza  e di anzianita' di
servizio.
    6.  Il  responsabile  dell'ufficio  di  diretta collaborazione e'
nominato  dal  Presidente della giunta regionale con proprio decreto.
Col  medesimo  decreto  viene anche previsto il compenso che non puo'
essere  superiore al piu' alto dei trattamenti economici previsti per
i   direttori   della   giunta   regionale.   E'   altresi'  prevista
un'indennita'  annua pari alla retribuzione di risultato piu' elevata
prevista per i direttori.
    7. I responsabili delle articolazioni organizzative complesse che
compongono  l'ufficio  di  diretta  collaborazione  sono nominati dal
Presidente  della  giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo
decreto  viene disposto per ciascun responsabile il compenso, che non
puo' essere superiore al piu' alto dei trattamenti economici previsti
per  i  dirigenti  di  servizio  della  giunta regionale. E' altresi'
prevista  un'indennita'  annua  pari  alla  retribuzione di risultato
prevista per i dirigenti di servizio.
    8.   All'articolazione   organizzativa  complessa  preposta  allo
svolgimento  dei  compiti  di  segreteria  e' assegnata, oltre che il
responsabile,   la  dotazione  organica  di  numero  otto  unita'  di
personale  non  dirigenziale  prevista  dalla  tabella  allegata alla
presente  legge.  Il Presidente della giunta regionale, nei limiti di
quattro  unita',  puo' disporre con richiesta nominativa l'assunzione
di  personale  con  rapporto  di  lavoro a tempo determinato, pieno o
parziale,  con  le  modalita' e le condizioni di cui all'Art. 5 della
presente  legge.  Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui
all'Art. 8 della presente legge.
    9.  Nelle  articolazioni  organizzative complesse dell'ufficio di
diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo
svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica
del  personale  non  dirigenziale  dell'attuale struttura speciale di
supporto gabinetto della presidenza».
    16. Il  comma 2  dell'Art.  3 della legge regionale n. 17/2001 e'
abrogato.
    17. Il  comma 5  dell'Art.  3 della legge regionale n. 17/2001 e'
sostituito nei seguenti termini:
    «5.   I   Responsabili   delle  segreterie  di  cui  al  presente
articolo possono essere scelti:
      tra il personale regionale;
      tra il personale della pubblica amministrazione;
      tra soggetti esterni;
      tutti   in   possesso  di  comprovati  requisiti  professionali
adeguati alle mansioni da svolgere.
    I    predetti    responsabili,    se   dipendenti   da   pubblica
amministrazione,   possono  essere  collocati  in  aspettativa  senza
assegni;  tale periodo e' utile ai fini del trattamento di quiescenza
di previdenza ed anzianita' di servizio».
    18.  All'Art.  4  della legge regionale n. 17/2001 e' aggiunto il
seguente comma:
    «8.  Per  l'attribuzione  delle mansioni superiori si rinvia alle
disposizioni  previste  dall'Art. 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
    19.  All'esito dell'entrata in vigore dell'atto di organizzazione
di  cui al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 17/2001 e del
decreto  del  Presidente della giunta regionale di cui ai commi 6 e 7
del  medesimo  articolo sono abrogati l'Art. 13, comma 1, lettera a),
l'Art.  14,  comma 2, lettera a) e l'Art. 15 della legge regionale 14
settembre 1999, n. 77.
    20.  Il  comma 4  dell'Art.  8  della  legge regionale n. 17/2001
recante:  disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle
strutture  amministrative  di  supporto  agli  organi  elettivi della
giunta regionale, e' sostituito nei seguenti termini:
    «4.  Ai  dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la
giunta   regionale  e  il  consiglio  regionale  e'  corrisposta  una
indennita'  omnicomprensiva  in  sostituzione degli istituti relativi
allo   straordinario,   reperibilita',  rischio  e  turnazione.  Sono
altresi'   assicurate   le   spettanze   relative   alle  missioni  e
all'indennita'  di  disagio  chilometrica,  ai  sensi della normativa
vigente   in   materia,  nonche'  un  compenso  che  nell'entita'  e'
riconducibile  all'istituto incentivante della produttivita' relativa
al  personale  della medesima categoria. Nei casi di impossibilita' a
fruire  del pasto durante le trasferte verra' comunque corrisposto un
rimborso  forfettario, cosi' come disposto dalla vigente normativa in
materia.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza con cadenza
biennale  possono  rideterminare,  previa concertazione sindacale, in
armonia  con  i  principi  di contenimento della spesa per la finanza
pubblica, le indennita' di cui al presente comma».
    21. Il  comma 3, dell'Art. 5, della legge regionale n. 18/2001 e'
modificato  come segue: «I consiglieri segretari e i presidenti delle
commissioni   permanenti,   di   vigilanza  e  della  giunta  per  il
regolamento,  dispongono  di  una  segreteria  costituita  in  Unita'
organizzativa  e  possono  far  ricorso a personale interno fino alla
categoria D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C».
    22. Al comma 3, dell'Art. 6 della legge regionale n. 18/2001 sono
abrogate  le  parole  «in  possesso  dei requisiti per l'accesso alla
categoria  D»  e dopo le parole «Presidente del gruppo» sono aggiunte
le parole «nonche' al personale di cui all'Art. 5 comma 3».
    23.   Nelle   more  della  definizione  delle  procedure  per  la
ricollocazione  del personale dipendente degli ex consorzi agrari con
sede nella Regione Abruzzo, di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410
recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti strumentali,
le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i
consorzi  per  lo  sviluppo  industriale  e  le societa' a prevalente
capitale  pubblico assumono il predetto personale, previo superamento
di  prova  d'idoneita',  con  contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile
nei limiti di legge.
    Nelle   more   della   definizione   delle   procedure   per   la
ricollocazione  del personale dipendente degli ex consorzi agrari con
sede  nella  Regione  Abruzzo, di cui alla legge n. 410/1999 recante:
Nuovo  ordinamento  dei  consorzi  agrari,  gli  enti locali, possono
assumere  il  predetto  personale,  previo  superamento  di  prova di
idoneita',  con  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
per  un  periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti
di legge.
    Al  fine  di garantire il coordinamento e l'omogenea applicazione
delle  modalita'  di  assunzione,  gli enti interessati sono tenuti a
comunicare, entro il termine di giorni dieci dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, alla Direzione programmazione, risorse
umane,   finanziarie   e   strumentali  della  giunta  regionale,  la
disponibilita'  dei  posti  che  intendono  conferire  ai  lavoratori
dipendenti degli ex consorzi agrari.
    Agli  Enti  di cui al presente comma che procedano effettivamente
alle  predette  assunzioni  e  che rientrano nei limiti imposti dalla
legislazione  vigente in materia di spesa del personale, si applicano
le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di cui al
presente  articolo con  riferimento alla maggiore spesa derivante dai
contratti stipulati.
    24. Il  comma 1  dell'Art. 15 della legge regionale n. 96/1996 e'
sostituito dal seguente:
    «La  Regione,  anche  su  proposta  dei  comuni interessati, puo'
riservare  un'aliquota,  non  superiore al 15% degli alloggi, e per i
comuni  capoluogo  sino  ad  un  massimo  del  30%  degli alloggi, da
assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamita',
sfratti,   sistemazione   di   profughi   e  di  rifugiati  politici,
trasferimento  di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi
particolari  esigenze  individuate  dai  comuni.  Allo stesso fine la
riserva  puo' essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo
sgombero  degli  stabili di proprieta' dello Stato, dei comuni, delle
province  e  delle  ATER  o  comunque di enti pubblici destinati alla
demolizione  ed  al  recupero  sia  per esigenze urbanistiche sia per
necessita'   di   risanamento   edilizio,  per  il  tempo  necessario
all'esecuzione   dei   lavori   o  quando  trattasi  di  sistemazioni
provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3».
    25.  Dopo  il  comma 3,  dell'Art.  27,  della legge regionale n.
96/1996 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Gli  assegnatari  che,  per giustificati motivi, abbiano
omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o
piu'  anni  possono  presentarla  successivamente  e  chiedere che il
canone  sia  ricalcolato  in base alla nuova documentazione prodotta.
Per  gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente
legge,  gli  assegnatari  dovranno  versare  all'Ente gestore diritti
nella  misura  di  euro  100,00  per  ogni anno oggetto di ricalcolo,
mentre  per  gli  anni precedenti a quello di entrata in vigore della
presente  legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all'Ente gestore,
per  ogni  anno di ricalcolo, sono determinati in euro 20,00 per ogni
anno».
    26. Il  comma 1  dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e'
modificato  come  segue:  le parole: «alla data del 31 dicembre 2004»
sono sostituite dalle parole: «alla data del 30 aprile 2006».
    27. Il  comma 3  dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e'
modificato  come segue le parole: «al l° luglio 1995» sono sostituite
dalle  parole:  «alla  data  di  inizio  dell'effettiva occupazione e
comunque alla data non anteriore al l° gennaio 2000».
    28.  La lettera a) del comma 4 dell'Art. 36 della legge regionale
n.    96/1996   e'   sostituita   dalla   seguente:   «al   protrarsi
dell'occupazione  dello  stesso  nucleo familiare, per almeno un mese
anteriore alla data del 31 aprile 2006».
    29.  Il  comma 5 dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e'
sostituito  dal  seguente:  «Dalla  data del parere favorevole emesso
dalla   Commissione   assegnazione   alloggi,   l'ente   gestore,  su
segnalazione  del  comune,  applichera'  il  canone  sociale  in base
all'Art.  25  della legge regionale n. 96/1996 con effetto dalla data
di  inizio  dell'effettiva  occupazione  e  comunque  alla  data  non
anteriore  al  l° gennaio  2000.  Nel  caso di non accoglimento della
richiesta  di sanatoria, l'ente gestore provvedera' al recupero delle
somme  a  conguaglio  applicando  il  canone di locazione relativo al
periodo dell'occupazione abusiva».
    30. Il  comma 9  dell'Art. 36 della legge regionale n. 96/1996 e'
sostituito   dal   seguente:   «Il   provvedimento   di  assegnazione
retroagisce  al momento della effettiva occupazione e comunque a data
non anteriore al 1° gennaio 2000».
    31. Al  fine  di consentire ai piccoli comuni di poter utilizzare
proficuamente  le risorse assegnate con la legge regionale 8 febbraio
2005,  n.  6  recante:  Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale  2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(legge  finanziaria  regionale  2005),  al quarto comma dell'Art. 242
della  medesima  le  parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti
«31 dicembre».
    32.  I  soggetti  passivi del tributo speciale per il deposito in
discarica  di rifiuti solidi, di cui all'Art. 3 della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 146 recante: Disciplina del tributo speciale per
il   deposito   in   discarica   dei  rifiuti  solidi,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  possono  effettuare  la  definizione
automatica  della  propria  posizione  tributaria secondo le seguenti
disposizioni:
      a) la definizione automatica deve riguardare tutti gli anni dal
2000 al 2005;
      b) i  soggetti passivi che hanno omesso di versare il tributo e
non  hanno  presentato  la prescritta dichiarazione di cui all'Art. 7
della  legge  regionale  n.  146/1998, devono presentare a sanatoria,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
dichiarazione  con  le modalita' previste dal suddetto Art. 7, per le
annualita'  oggetto  di  definizione automatica e liquidare l'imposta
dovuta, con le modalita' di cui alla successiva lettera d);
      c) i  soggetti  passivi  che hanno versato il tributo in misura
insufficiente, devono presentare una dichiarazione integrativa con le
stesse  modalita'  previste  dal  citato Art. 7 e liquidare l'imposta
dovuta a saldo;
      d) la  definizione  automatica  si perfeziona con il versamento
per  ciascun periodo d'imposta del tributo omesso o insufficiente. Il
versamento, maggiorato  degli interessi legali, da calcolare per ogni
annualita'   a   decorrere   dal   termine   di  presentazione  della
dichiarazione,  puo'  essere  effettuato  in  quattro  rate, scadenti
rispettivamente il 30 settembre 2006, 30 settembre 2007, 30 settembre
2008 e 30 settembre 2009;
      e) il perfezionamento della procedura di definizione automatica
comporta  l'estinzione  delle  sanzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 3
dell'Art. 10 della legge regionale n. 146/1998;
      f) la  definizione  automatica  puo' essere altresi' utilizzata
dai  soggetti passivi nei confronti dei quali sia stato emesso avviso
di accertamento del tributo, a prescindere se lo stesso sia scaduto o
pendente presso la competente commissione tributaria.
    Le somme dovute per la definizione automatica del tributo evaso e
gli  interessi  legali  di  cui  al presente comma, lettera d), vanno
versati   direttamente   alla   Tesoreria   della   Regione  Abruzzo,
utilizzando  il  sistema  bancario  e/o  postale,  con  l'obbligo  di
indicazione della causale.
    33. I consorzi di bonifica sono autorizzati all'uso della risorsa
finanziaria   di  cui  alla  legge  regionale  n.  70/1998,  derivata
dall'economia  accertata  dalla giunta regionale con la deliberazione
n. 819 del 30 settembre 2003 per il ripiano del disavanzo finanziario
in deroga ai termini individuati dal piano del 1° gennaio 2000.
    34.   La   percentuale  di  riduzione  del  40%  riportata  nelle
lettere a),  b),  c) del comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n.
68/1999  e'  elevata  al  60%. La percentuale del 50% riportata nella
lettera  d)  del comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale n. 68/1999
e' elevata al 90%.